Il Decreto 4 aprile 2023, n. 59, ha emanato il regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La tracciabilità avverrà tramite un nuovo strumento, il R.E.N.T.R.I. (Registro elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), che introduce procedure digitali per la gestione dei registri di carico/scarico e dei formulari.
Romana Maceri S.p.A. è a disposizione per fornire assistenza durante la fase di iscrizione e nel proporre soluzioni personalizzate per la gestione completa del RENTRI, ad esempio:
- assistenza in fase d’iscrizione;
- assistenza nella stampa del nuovo modello di registo carico e scarico e relativa vidimazione nella CCIAA competente;
- attività di tenuta dei registri carico e scarico in qualità di Incaricati;
- attività di formazione su RENTRI.
Soggetti obbligati all’iscrizione e scadenze
Devono iscriversi al RENTRI:
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali con più di 10 dipendenti.
Le scadenze sono le seguenti:
- dal 15/12/2024 al 13/02/2025: produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- dal 15/06/2025 al 14/08/2025: produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- dal 15/12/2025 al 13/02/2026: tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi.
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente.
Definizioni
Operatore: soggetto iscritto al RENTRI che può avere il profilo di impresa (cioè iscritta nel Registro imprese), di ente (presente in IndicePA) o di altra organizzazione non rientrante nell’ente o nell’impresa.
Rappresentante: persona fisica che accede al RENTRI e che detiene il titolo per rappresentare l’operatore nel RENTRI.
Incaricato: persona fisica che accede al RENTRI per conto del rappresentante dell’operatore; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell’operatore. L’incaricato può essere anche una persona esterna all’organizzazione.
Delegato: associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, gestore del servizio pubblico di raccolta o gestore del circuito organizzato di raccolta, delegati dal produttore iniziale.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, accedendo al portale del RENTRI integrato nella piattaforma dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. https://www.rentri.gov.it/it
Di seguito rilasciamo il link al video di supporto messo a disposizione per l’iscrizione e l’accesso all’area riservata degli operatori: https://vimeo.com/1035177232/6427e38dd5
Il sistema prevede, oltre all’iscrizione per i soggetti obbligati, anche una semplice registrazione che consente ai produttori non tenuti all’iscrizione di emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. La registrazione avviene dall’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Il produttore che richiede al trasportatore di emettere il FIR non dovrà registrarsi.
Formulari – Cosa cambia
Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59
- definisce il nuovo modello di FIR che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
- prevede, dalla stessa data, l’obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali);
- fissa al 13 febbraio 2026 la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale;
- stabilisce, dalla stessa data, l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
- mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
Per le modalità operative di compilazione del nuovo formulario rimandiamo alle istruzioni del Ministero dell’ambiente al seguente link: https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto_direttoriale_251_allegato_2_istruzioni_compilazione_fir.pdf
Il Produttore potrà continuare a delegare l’emissione del nuovo formulario al Trasportatore.
Registri di carico e scarico – Cosa cambia
Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:
- il nuovo modello (da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023) che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti;
- l’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall’iscrizione;
- l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale.
Dal momento dell’iscrizione al RENTRI, il produttore è tenuto a tenere i registri di carico e scarico rifiuti in modalità digitale direttamente sul sito messo a disposizione dal RENTRI oppure con
sistemi gestionali dotati di interoperabilità, da reperire sul mercato.
Dal 13/02/2025, chi non è soggetto all’obbligo di iscrizione al RENTRI ma utilizza il registro cartaceo (rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali
non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale), dovrà adottare il nuovo formato scaricabile al seguente link:
https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-format-registro?lang=it
Dopo aver scaricato e stampato il modello, lo stesso dovrà esser portato alla CCIAA di competenza per la vidimazione, prima di poter essere utilizzato.
Sanzioni previste
La mancata o irregolare iscrizione e la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI,
comportano l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- per rifiuti non pericolosi: da 500 a 2.000 euro;
- per rifiuti pericolosi: da 1.000 a 3.000 euro.
Supporto
Per qualsiasi dubbio o approfondimento esiste il portale di supporto, raggiungibile al seguente link: https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.


